IL NUOVO REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 38/2017 che attua la Decisione
Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Tale intervento normativo ha apportato le seguenti e rilevanti novità:
- Inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.Lgs 231/2001 per il reato di corruzione tra privati e introduzione dell’istigazione alla corruzione quale nuovo reato presupposto.
- Introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione previsto dall’art. 2635 bis c.c.
- Modifica del reato di corruzione tra privati di cui all’art 2635 c.c
1. Il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. viene modificato come segue:
- L’ambito di applicazione della fattispecie viene esteso dalle società commerciali a qualsiasi “ente privato”. Non è del tutto chiaro se si faccia riferimento ai soli soggetti dotati di personalità giuridica o anche a quelli che ne risultino privi.
- È prevista la punibilità tanto delle condotte di corruzione attiva, che di quelle di corruzione passiva, anche nel caso in cui siano realizzate per interposta persona.
- Accanto alla ricezione e all’accettazione della promessa di denaro o altre utilità non dovuti, viene ora punita anche la mera sollecitazione.
- Rispetto alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un “nocumento alla società” quale conseguenza diretta della condotta. Difatti, non è più necessario l’effettivo compimento o l’omissione di un atto, in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti al proprio ufficio, al fine di integrare la condotta. È dunque prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l’intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Viene così eliminato l’evento di danno.
- Con riferimento ai soggetti attivi del reato, è prevista la punibilità del fatto commesso da chi, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.
- Nonostante rimangano del tutto invariate le pene edittali previste per il delitto di corruzione tra privati, si è però stabilita l’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32 bis del codice penale (art. 2635 ter c.c.).
2. Viene introdotto l’art. 2635 bis che prevede l’ulteriore e autonoma incriminazione della “istigazione alla corruzione tra privati“.
- Tale nuova fattispecie punisce con la pena prevista per il reato di cui all’art. 2635 c.c., ridotta di un terzo, le ipotesi di sollecitazione e offerta di denaro o altre utilità non dovute per il compimento o l’omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti il proprio ufficio, nel caso in cui l’offerta, la promessa o la sollecitazione non siano accolte.
3. Ulteriori novità sotto il profilo sanzionatorio riguardano le persone giuridiche:
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis), per il reato di corruzione tra privati di cui al terzo comma dell’art. 2635 c.c., viene aumentata e fissata da 400 a 600 quote.
- Si introduce poi la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per i fatti di istigazione alla corruzione passiva di cui al primo comma dell’art. 2635 bis c.c., quale nuovo reato presupposto.
- Inoltre, per entrambi i reati è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2, del D.lgs 231/2001.